No al licenziamento di chi denuncia illeciti in azienda

di Teresa Barone

20 Marzo 2013 09:00

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Denunciare presunte irregolarità compiute dal datore di lavoro non legittima il licenziamento del dipendente: la sentenza della Cassazione.

Il datore di lavoro non può licenziare un dipendente che denuncia presunti illeciti in azienda, a meno che non ci sia prova di un intento calunnioso. Lo afferma una sentenza della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un lavoratore licenziato per aver presentato un esposto alla Magistratura segnalando alcune irregolarità dell’impresa presso la quale era impiegato.

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Il licenziamento di chi denuncia presunti atti illeciti compiuti dai vertici aziendali non può essere considerato legittimo, e non costituisce “giusta causa” l’aver presentato l’esposto senza informare i propri dirigenti e allegando documenti aziendali. Con queste dichiarazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore allontanato dall’azienda con l’accusa di aver diffamato il datore di lavoro.

«Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente reato noto all’autorità giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’esposto».

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Il punto cruciale della sentenza, come si legge nel testo della sentenza, riguarda proprio la valutazione dell’intento diffamatorio: solo in assenza di una esplicita volontà calunniosa il licenziamento è illecito, per cui i dipendenti hanno sempre il dovere di segnalare fatti illeciti alla giustizia senza, tuttavia, che dietro questo gesto si celi malafede o la volontà di danneggiare l’azienda.

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«Se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’autorità giudiziaria, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale: diversamente, si correrebbe il rischio di scivolare verso non voluti, ma impliciti, riconoscimenti di una sorta di ‘dovere di omertà´ che ovviamente non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento».