Redditometro illegittimo? Il fisco chiarisce

di Teresa Barone

23 Aprile 2013 08:00

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Una nota dell?Agenzia delle Entrate difende il redditometro 2013 dalle accuse dalla CTP di Reggio Emilia e del tribunale di Pozzuoli.

L’Agenzia delle Entrate diffonde una circolare per difendere il redditometro 2013 dalle accuse di illegittimità mosse dalla CTP di Reggio Emilia e, ancora prima, dal tribunale di Pozzuoli.

Se il tribunale di Pozzuoli aveva “condannato” il redditometro perché in grado di invadere la privacy dei contribuenti, secondo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia il nuovo strumento di controllo fiscale è illegittimo perché deve considerarsi nullo il DM del 24 dicembre 2012 che ha lo ha approvato, e perché il contribuente ha il diritto di chiedere l’applicazione retroattiva delle nuove regole anche per le annualità precedenti il 2009, nel caso in cui siano considerate più favorevoli.

Le Entrate, con la circolare pubblicata il 19 aprile 2013, precisano invece che la sentenza del CTP emiliano deve restare circoscritta al singolo caso analizzato, e non può generare conseguenze su vasta scala. In merito alla retroattività del redditometro per le annualità anteriori al 2009, inoltre, l’Agenzia diretta da Attilio Befera sottolinea come:

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«Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n.78/2010 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Per quanto concerne l’ipotesi di poca tutela della privacy, il fisco risponde alle accuse affermando che il redditometro agisce nel pieno rispetto delle normative previste dal Codice della Privacy che regola il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici. La PA, infatti, non è tenuta a richiedere esplicitamente il consenso al trattamento dei dati sensibili se esiste una norma di legge che autorizza questa operazione.

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«Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012 non si verifica alcuna lesione del diritto alla riservatezza del contribuente, poiché questa norma non dispone né disciplina la raccolta di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma si limita a prevedere che le informazioni sulle spese del contribuente, già nella disponibilità dell’Agenzia sulla base di altri – diversi – provvedimenti, siano adoperate per il procedimento di verifica della corrispondenza del reddito reale ai redditi dichiarati.»