Il comportamento aggressivo dei dipendenti può essere “punito” con il licenziamento, che diventa legittimo anche senza preavviso secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10814 dell’8 maggio 2013.
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La Corte Suprema si è espressa respingendo il ricorso di un lavoratore licenziato senza preavviso a causa del suo comportamento irruento e “violento” nei confronti di un collega (la discussione nata per motivazioni ritenute banali era infatti sfociata nel lancio di un carrello portavivande che aveva colpito un terzo dipendente).
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Nonostante il dipendente abbia sottolineato la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’articolo 24 della Costituzione in materia di diritto alla difesa (il lavoratore, infatti, è stato licenziato senza essere stato prima deferito alla commissione disciplinare), per la Cassazione il comportamento ha violato il vincolo fiduciario con il datore di lavoro oltre l’art. 123 del CCNL.
«La società datrice di lavoro, infatti, violando i principi in tema di necessario esperimento del procedimento disciplinare ed in violazione del diritto di difesa, garantito anche dall’art. 24 della Costituzione, ha omesso di deferire il dipendente alla commissione di disciplina, privando, così, il dipendente stesso della possibilità di un’effettiva difesa».
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Così si legge nel ricorso – respinto anche in ultimo grado di Giudizio – del lavoratore, secondo il quale il comportamento non può essere classificato come aggressivo ma come una condotta offensiva non «riconducibile alla fattispecie collettiva in relazione alla quale è consentita la risoluzione del rapporto».