Dirigenti aziende cooperative: CCNL rinnovato

di Teresa Barone

17 Ottobre 2013 09:00

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Siglato il nuovo CCNL dei dirigenti attivi nelle aziende cooperative: novità su previdenza e assistenza sanitaria.

È stato siglato il 30 settembre l’accordo per il rinnovo del CCNL dei dirigenti attivi nelle aziende cooperative: sottoscritta tra  LEGACOOP, l’AGCI e la CGIL, la CISL e la UIL, l’intesa scadrà il 31 dicembre 2014 e sancisce la permanenza della tutela contrattuale a beneficio delle figure dirigenziali tenendo tuttavia conto del perdurare della crisi economica.

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Secondo l’accordo, infatti, non sono previsti aumenti retributivi e non sono presenti modifiche alle disposizioni vigenti sulla previdenza, sebbene solo per il 2014 sia introdotta una integrazione una tantum della contribuzione prevista dal contratto (si parla di 600 euro per ogni dirigente attivo sia il 30 settembre 2013 sia il 1 gennaio 2014 e di 400 euro per ciascun dirigente operativo solo fino alla data di stipulazione dell’accordo).

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati, invece, il protocollo di intesa evidenza i criteri applicativi: «Decorre dall’1/1/1992, per tutti coloro che risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza al 30/6/1991 ed in regola con la contribuzione; per i dirigenti in pensione di anzianità il diritto decorre dall’1/1/1993; trascorsi otto anni, pari a 96 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30/6/1991, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione alla data del 31/12/2013; trascorsi dieci anni, pari a 120 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 31/12/2013, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione al momento del pensionamento.»

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I dirigenti che andranno in pensione oltre questi limiti potranno continuare a usufruire dell’assistenza sanitaria integrativa solo versando alla Cassa di Assistenza, a partire dal 1 gennaio 2014, una quota variabile tra il 50% e il 60% del costo annuale della garanzia.