Non deve versare l’Irap il professionista che sostiene numerose spese di viaggio sia in relazione agli spostamenti sia ai pernottamenti in hotel per motivi di lavoro: secondo la Corte di Cassazione, infatti, in questi casi non vi è il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
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La sentenza n. 27213 del 4 dicembre 2013 chiarisce quindi quelli che sono i requisiti per definire l’autonoma organizzazione ai fini Irap. Il professionista esercita attività di lavoro autonomo quando è il solo responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative che prevedono altre responsabilità, impiegando «beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.»
Deve pagare l’Irap, pertanto, il professionista che esercita la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa in grado di “creare valore aggiunto” nei confronti della sola attività intellettuale, mentre non è soggetto al versamento di questo tributo chi si avvale della sola “autoorganizzazione” senza alcun coordinamento esterno.
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Se per individuare il presupposto impositivo dell’Irap hanno valenza le spese effettuate per l’acquisto di beni strumentali finalizzati all’esercizio dell’attività, come ad esempio l’acquisto di mobili e attrezzature, non rientrano invece nella medesima categoria le spese di viaggio.