I libri contabili sono soggetti a imposta di bollo da assolversi mediante marche ogni cento pagine o frazione effettiva di stampa oppure tramite versamento a mezzo modello F23 riportando gli estremi del pagamento sulla prima pagina del libro. I libri, inoltre, sono soggetti a numerazione progressiva per anno.
Le registrazioni contabili devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Nello specifico la data dell’operazione da riportare sul libro giornale è quella del giorno in cui è avvenuta l’operazione o dal giorno in cui l’impresa ne è venuta a conoscenza la prima volta. I registri contabili devono essere conservati per un periodo di almeno dieci anni dalla data dell’ultima operazione.
Le imprese sono obbligate alla tenuta della contabilità di magazzino a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta sono stati superati i seguenti limiti:
- ricavi: 5.164.568,99 euro;
- rimanenze: 1.032.913,80 euro;
L’obbligo cessa con effetto immediato se l’impresa non supera, anche uno dei due limiti, per due esercizi consecutivi.
Il libro inventari va numerato progressivamente per anno. Il numero di pagina deve essere preceduto dall’esercizio cui la stampa si riferisce. La redazione deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, riportando Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il libro inventari deve essere sottoscritto dall’amministratore o dall’imprenditore individuale entro il termine di redazione ed è soggetto a imposta di bollo ogni cento pagine o frazione da pagarsi anteriormente all’effettuazione delle annotazioni sulla prima pagina. Il pagamento può effettuarsi tramite applicazione di marca da bollo, bollo a punzone ovvero mediante versamento tramite modello F23 i cui estremi vanno ripartiti sulla prima pagina del libro.
Il libro cespiti, previsto soltanto dalla normativa fiscale, deve indicare l’anno di acquisizione di ogni singolo cespite, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento al termine del periodo precedente, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento e l’eventuale eliminazione dal processo produttivo ovvero la relativa cessione a terzi. I cespiti diversi da beni immobili e da beni mobili iscritti nei pubblici registri acquistati nello stesso anno e con il medesimo coefficiente di ammortamento possono essere raggruppati in categorie omogenee. Il registro dei beni ammortizzabili non è più obbligatorio a condizione che le relative annotazioni siano eseguite nel libro inventari per le imprese in contabilità ordinaria e nel registro Iva acquisti per le imprese in contabilità semplificata.