Rifiutarsi di svolgere una determinata mansione, per un preciso lasso di tempo, non trova giustificazione nel diritto di sciopero: se un dipendente si rifiuta di rendere una specifica prestazione può quindi essere sanzionato, stando a quanto afferma la Corte di Cassazione.
La sentenza numero 23528 del 16 ottobre 2013 parla chiaro, rigettando il ricorso di un lavoratore sanzionato sia con la sospensione dal servizio sia con il blocco della retribuzione per essersi rifiutato di sostituire un collega assente appellandosi al diritto di sciopero.
Secondo la Cassazione, infatti, si parla di “sciopero delle mansioni” quando un dipendente si rifiuta di svolgere un determinato compito per una data unità di tempo (l’astensione non deve quindi essere integrale), violando così gli obblighi contrattuali.
Si è al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere.