Licenziare due volte? Si può

di Teresa Barone

31 Marzo 2014 09:00

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È legittimo intimare due volte il licenziamento purché alla base vi siano ragioni differenti: sentenza.

Il datore di lavoro può intimare più volte il licenziamento al dipendente, purché le ragioni del secondo richiamo siano differenti rispetto al primo.

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Anche se al lavoratore è stato già comunicato il possibile recesso del contratto di lavoro, l’azienda può “minacciare” un secondo licenziamento avvalendosi di motivazioni diverse che saranno prese in considerazione dal giudice solo in caso di inefficacia delle ragioni precedenti.

La sentenza 6845 del 24 marzo 2014emessa dalla Corte di Cassazione, quindi, sostiene che «L’intimazione del licenziamento non preclude al datore di lavoro di irrogare altro recesso sulla base di ragioni diverse da quelle poste a fondamento del primo, non operando un principio di consumazione del potere unilaterale di recesso, fermo restando che il secondo licenziamento potrà avere rilevanza solo nel caso di inefficacia del primo.»

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Per quanto riguarda il caso specifico analizzato dalla Suprema Corte, il giudice ha ritenuto illegittime le motivazioni inizialmente esposte dal datore di lavoro intenzionato a licenziare un dipendente (accogliendo il ricorso di quest’ultimo), tuttavia ha accolto le ragioni relative alla seconda intimazione di licenziamento (nello specifico l’azienda contestava l’assenza prolungata dal lavoro) stabilendo l’effettiva rescissione del contratto di lavoro.