Detrazioni fiscali 2014: il Fisco chiarisce

di Teresa Barone

21 Maggio 2014 08:00

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L?Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti più frequenti in materia di spese detraibili, dal costo dei farmaci alle assicurazioni.

Dichiarazione dei redditi: cosa detrarre e cosa no? l’Agenzia delle Entrare risponde ei quesiti posti dai contribuenti creando una apposita sezione sul sito ufficiale dedicata alle FAQ, chiarendo le perplessità dei cittadini e illustrando nel dettaglio le agevolazioni fiscali consentite per il 2014.

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La maggior parte delle richieste degli utenti vertono sul bonus mobili, che spetta per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014, così come sulla cedolare secca: in quest’ultimo caso, il Fisco spiega come possa essere applicata anche ai contratti transitori di durata non superiore ai 30 giorni, mentre non ha valore per le società di persone o di capitali, come anche per gli enti commerciali e non commerciali. 

Per quanto concerne le spese inerenti l’acquisto di parafarmaci, non è possibile detrarre i costi anche nel caso in cui siano stati prescritti dal medico curante, mentre il costo della palestra non può figurare tra le spese relative alla salute.

Non possono essere scaricate le rette per la frequenza della scuola dell’infanzia, al contrario delle spese per l’asilo nido e dei costi sostenuti per l’iscrizione ai test di accesso al’università come anche dei Master post universitari.

Via libera, infine, alla detrazione delle spese sostenute per il rinnovo della patente di guida, così come di premi assicurativi sulla vita e delle polizze contro gli infortuni fino a un tetto massimo di 630 euro. L’Agenzia, tuttavia, chiarisce alcune differenze importanti:

«Per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, la detrazione riguarda i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, sono detraibili i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (in questo caso, la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto).»

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