Le agevolazioni fiscali per chi investe nelle start-up innovative sono valide anche se da tramite è presente una fiduciaria. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 9/E del 22 gennaio, rispondendo a specifico interpello. Non è di ostacolo neppure il fatto che l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle start-up innovative sia avvenuta in data successiva a quella dell’iscrizione nella sezione ordinaria. Come indicato nella sentenza Cassazione 943 del 21 maggio 1999 e circolare n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004, per quanto riguarda la natura della partecipazione, l’intestazione fiduciaria di azioni non modifica l’effettivo proprietario, che resta sempre e comunque il fiduciante.
=> Start-up innovative: le agevolazioni per chi investe
Le agevolazioni per le start-up innovative inoltre sono valide esclusivamente per i capitali conferiti esclusivamente in denaro, al momento della costituzione della società o in sede di aumento di capitale. Le agevolazioni sono una detrazione del 19% per i soggetti IRPEF oppure una deduzione del 20% per i soggetti IRES.
I requisiti che deve possedere una società per essere definita start-up innovativa sono stati sottolineati dall’Agenzia delle Entrate, e rappresentata dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 179/2012, che definisce start-up innovative:
«Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea», le cui «azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».
Deve poi essere iscritta nell’apposita sezione predisposta dal Registro delle Imprese (comma 8, articolo 25 del decreto Sviluppo 2.0 sopra citato). Questa iscrizione, può anche essere non contestuale, e quindi successiva, all’iscrizione del registro ordinario (obbligatoria in sede di costituzione della società). Non solo: il diritto a fruire dell’agevolazione matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria (non rileva la data di iscrizione al registro speciale delle strat up innovative).