Le assenze sul lavoro sono sempre un tasto dolente, da parte del dipendente in fase di richiesta e da parte dell’azienda in caso di reinserimento di altro personale.
Ci sono dei motivi e degli eventi che però non hanno scusanti, sono un diritto del lavoratore ed inoltre l’azienda volendo o non volendo deve obbligatoriamente accettarle. Si parla ad esempio nel caso di assenza per infortunio, una causa che ne obbliga l’assenza, anche in questo caso le regole non mancano insime anche ai dubbi e alle problematiche.
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Ma nello specifico la legge non ha messo distinzione tra malattia e infortunio, ma è presente una consistente differenza se l’infortunio è stato causato, anche solo parzialmente, dal datore di lavoro.
Alcuni lavoratori in tale situazione si sono ritrovati licenziati, per fare chiarezza è fondamentale dire che con la sentenza n.17837/2015, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore assente per infortunio e che abbia superato il periodo di comporto, qualora la colpa dell’incidente sia da addebitare al datore di lavoro.
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Inoltre la normativa legale non fa differenza tra assenza dal lavoro per malattia o per infortunio, ma tutto cambia se l’infortunio è addebitabile al datore di lavoro, nel caso specifico il licenziamento per superamento del comporto è illegittimo.