Il licenziamento è l’atto da parte del datore di lavoro di terminare il rapporto lavorativo nei confronti di un dipendente.
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Il licenziamento può essere giustificato e ingiustificato. Nel primo caso si parla di un licenziamento che avviene giustificato da un valido motivo. Nel secondo caso, come dice la parola stessa, il licenziamento non è basato su una giusta causa. Questo per quanto riguarda i dipendenti. Per i dirigenti la situazione è differente, si parla di licenziamento ingiustificato quando il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede, ponendo in essere comportamenti pretestuosi, ai limiti della discriminazione.
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Le conseguenze del licenziamento ingiustificato variano a seconda del numero dei dipendenti in azienda, come viene specificato nell’articolo 18 della Legge 300/70 Statuto dei lavoratori, e dalla Legge 108/90, a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro. Nel primo articolo l’azienda con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva in caso di impresa agricola, più di 5 dipendenti, più di 15 dipendenti nel territorio comunale in caso di impresa agricola, più di 5 dipendenti, senza considerare il numero di dipendenti delle singole unità di produzione, più di 60 dipendenti in ambito nazionale, indifferentemente dal numero di dipendenti impegnati nelle unità produttive.
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In tutti questi casi, quando il Giudice del Lavoro riconosce l’illegittimità del licenziamento, c’è l’immediato obbligo da parte dell’imprenditore di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro, inoltre deve risarcire lo stipendio previsto per tutti i giorni d’assenza causate dal licenziamento illegittimo, inoltre deve anche versargli tutti i contributi previdenziali e assistenziali. Il dipendente può anche decidere di chiedere un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale, incluse quindi anche la tredicesima, la quattordicesima e il trattamento i fine rapporto.
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La seconda legge è valida per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 15 e 60, meno di 16 addetti nelle singole unità produttive, meno di sei addetti nel caso di impresa agricola. Il datore di lavoro in caso di un licenziamento ingiustificato, può scegliere se riassumere il dipendente o pagargli un risarcimento danni, variabile a seconda dei casi e della dimensione dell’azienda.