Lecito licenziare per ragioni non gravi

di Teresa Barone

1 Febbraio 2017 14:00

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Il datore di lavoro che licenzia a causa di reiterati comportamenti scorretti non compie un atto illecito.

Per licenziare un dipendente non è sempre indispensabile appellarsi a ragioni di notevole gravità. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2017,  sottolineando come anche un comportamento contestato più volte con sanzioni disciplinari può sfociare in un licenziamento.

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Se la decisione di licenziare il lavoratore attiva in seguito a una serie di richiami per il reiterarsi della medesima condotta scorretta, quindi, il provvedimento non deve essere ritenuto sproporzionato all’accaduto perché si verifica la lesione del rapporto fiduciario che lega il dipendente al datore di lavoro

La Cassazione ricorda il principio di proporzionalità sancito dall’Articolo 2006 del Codice Civile che impone, per i casi di non eccessiva gravità, l’esclusione della sanzione espulsiva.

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La stessa, tuttavia, deve essere applicata:

«in presenza di condotte che, per le loro specifiche e peculiari modalità di attuazione, siano idonee a far venir meno il vincolo fiduciario sotteso al rapporto e l’affidamento circa i comportamenti futuri del dipendente.»

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