Il licenziamento è un evento difficile da superare, ma può diventare anche un problema persistente soprattutto per quando si cerca un nuovo lavoro.
Licenziamento per motivazione economica
Il licenziamento non sempre e non in tutti i casi è tracciabile dalla futura azienda, per questo è importante conoscere le differenze e le possibilità che ha il datore di lavoro di informarsi sull’accaduto. Prima di tutto è importante specificare che il licenziamento per giusta causa e il licenziamento disciplinare, non figura nella scheda personale del lavoratore rilasciata dal centro per l’impiego. Questo significa che il datore di lavoro non ha la possibilità, attraverso la scheda, di risalire alla causale della cessazione del rapporto, per valutare se assumere o meno il dipendente. Ma anche per quanto riguarda il classico curriculum queste notizie non sono specificate, infatti nel curriculum vitae più diffuso, nonché il Cv europeo, si trova soltanto per ogni esperienza, un campo nel quale inserire la data di inizio ed un campo in cui inserire la data di fine.
Colloquio sleale e licenziamento
Se il licenziamento è avvenuto per giusta causa l’unica modalità di ricerca possibile del futuro datore di lavoro sono le referenze. Il problema può nascare quando l’azienda prima dell’assunzione richiede delle referenze sul candidato. Il licenziato può avere delle difficoltà nel farsi rilasciare una lettera di referenze dal vecchio datore di lavoro, per questo è importante capire come fare, ad esempio per evitare il problema si può optare per referenze diverse, rilasciate dai datori di lavoro precedenti. Nel caso in cui il datore di lavoro insista è fondamentale sapere che è il candidato a dover autorizzare il nuovo datore a contattare il titolare precedente, per questo non è possibile che proceda autonomamente. Infine è importante anche sapere che il nuovo datore di lavoro ha dei limiti da rispettare, per questo in base allo Statuto dei lavoratori è vietata qualsiasi indagine sul candidato non strettamente inerente al rapporto di lavoro, nello speicifico è vietato effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.