La legge 104 permette tutti i lavoratori, entro il terzo grado di parentela, che nel caso in cui debbano assistere ad un familiare con handicap grave non ricoverato possono usufruire dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92.
Nello specifico si parla di tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa. Per quanto riguarda la frazionabilità dei permessi prevede che possono essere fruiti ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
I tre giorni di permesso retribuito mensili possono essere utilizzati sia a giornata intera, a prescindere dall’articolazione dell’orario giornaliero di servizio, sia, in alternativa, in modo frazionato per un numero massimo di 18 ore mensili. Infine nella parte in cui stabilisce che le due modalità, a giornata intera o frazionamento ad ore, non sono tra loro cumulabili il dipendente deve anticipatamente, nel mese, dichiarare a quale fattispecie aderire.