Per poter accusare il datore di lavoro di mobbing è indispensabile che le azioni vessatorie ai danni del dipendente si siano verificate in un breve lasso temporale, con sistematicità e finalità persecutore.
=> Straining, il mobbing saltuario
Non è considerato come reato, invece, un insieme di episodi avvenuti in modo sporadico a distanza di anni l’uno dall’altro, stando a quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 28098/2017 del 24 novembre.
Più precisamente, le condotte persecutorie devono caratterizzarsi per sistematicità e frequenza in un arco di tempo limitato, essendo collegabili tra loro attraverso un medesimo intento oppressivo.
Il mobbing lavorativo, sottolineano i giudici nella sentenza, rappresenta un reato quando ricorrono alcuni parametri precisi:
«a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.»