Garante Privacy: nuove regole per le PA online

di Teresa Barone

3 Giugno 2014 09:00

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Nuove linee guida per i siti Web delle PA: il Garante della Privacy detta regole sul trattamento e la diffusione dei dati personali.

Quali sono le misure che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare per garantire che la diffusione dei dati personali dei cittadini sui loro siti Web avvenga nel pieno rispetto della privacy? È il Garante della Privacy a fornire linee guida precise, dettando regole precise in grado di assicurare la totale trasparenza e la dignità delle persone.

=> Scopri le regole del Garante per proteggere i dati online sulla salute dei cittadini

Sono normative emanate tenendo conto del decreto legislativo n.33/2013, regole che saranno pubblicate a breve sulla Gazzetta Ufficiale e che sono state messe nero su bianco grazie alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, l?Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l?Agenzia Digitale.

Per quanto riguarda i principi generali dettati dal Garante, le PA sono tenute a pubblicare solo dati “esatti, aggiornati e contestualizzati?, verificando che esista una norma di legge che ne preveda l?obbligo.

È comunque vietato pubblicare online informazioni sulla salute e sulla vita sessuale, mentre i dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche) possono essere resi noti solo se alla base vi sono finalità di rilevante interesse pubblico. Le PA, inoltre, devono assicurarsi che i motori di ricerca non possano indicizzare i dati sensibili.

In materia di Open data e riutilizzo dei dati, invece, i dati pubblicati online non possono essere liberamente utilizzabili da chiunque e le PA devono predisporre nella sezione denominata “Amministrazione trasparente? un alert per informare il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.

Per quanto concerne la durata degli obblighi di pubblicazione, i dati online possono essere mantenuti per 5 anni (sono previste alcune deroghe), mentre i motori di ricerca generalisti possono indicizzare i dati durante il periodo di pubblicazione obbligatoria solo limitatamente alle informazioni individuate dalle norme in materia di trasparenza.

Possono essere pubblicati i compensi complessivi percepiti dai dipendenti senza tuttavia riprodurre le dichiarazioni fiscali o la versione completa dei cedolini degli stipendi. Per gli organi di vertice politico esistono, invece, regole differenti.

Viene introdotto l?obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, fatta eccezione per i dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) e i dati sensibili.

=> Leggi le linee guida del Garante della Privacy per il trattamento di dati personali

Un ultima misura riguarda gli obblighi di pubblicità degli atti che hanno finalità diverse dalla trasparenza, come ne caso delle graduatorie dei concorsi e dell?albo pretorio degli enti locali: in questi casi valgono le medesime regole di rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza.