Privacy, documenti identità e Agenzie del lavoro

di Teresa Barone

1 Luglio 2013 10:00

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Le Agenzie per il lavoro possono annotare gli estremi della carta di identità ma non farne una copia: lo precisa il Garante della Privacy.

Una recente precisazione del Garante della Privacy contenuta nella newsletter n. 374 del 28 giugno 2013 introduce alcuni limiti in materia di trattamento dei dati personali da parte delle Agenzie per il lavoro.

=> Scopri le regole del Garante per proteggere i dati online sulla salute dei cittadini

Le Agenzie per il lavoro non possono acquisire e conservare una copia del documento di identità dei candidati nel corso del colloquio conoscitivo, un comportamento che rappresenta una violazione di alcuni principi (pertinenza e non eccedenza) che dovrebbero invece garantire il rispetto della privacy.

Il Garante sottolinea, infatti, come l?unica azione lecita da parte delle Agenzie sia quella di chiedere l’esibizione di un documento di identità e annotarne gli estremi al fine di identificare correttamente i candidati.

=> Scopri la guida del Garante per la privacy su mobile

«Le copie dei documenti di identità contengono dati personali, come le fotografie dell’interessato, le caratteristiche fisiche e lo stato civile, non pertinenti alle finalità per le quali venivano raccolti (presentazione del curriculum e colloquio conoscitivo). L’Autorità ha, peraltro, richiamato l’attenzione sui rischi che l’acquisizione e la conservazione di copie di questi documenti in termini di duplicazione, perfino di furto di identità.»