![logo PMI+](https://www.pmi.it/app/themes/pmi-2018/dist/images/pmi+/pmiplus-logo-big-white.png)
![logo PMI+](https://www.pmi.it/app/themes/pmi-2018/dist/images/pmi+/pmiplus-logo-big-white.png)
Dalla UE arrivano nuove regole, e nuovi diritti, per i viaggiatori che si muovono in Europa, per la prima volta estese anche ai passeggeri di autobus oltre che a coloro che utilizzano il treno o l?aereo.
=> Scopri i rimborsi di Trenitalia in caso di maltempo
Le novità introdotte dal regolamento europeo n. 181/2011 prevedono nuovi obblighi per le società di trasporto, come anche a carico delle stazioni, mentre arrivano più tutele per i passeggeri a partire dal rimborso in caso di ritardi superiori alle 2 ore, cancellazione di viaggio e overbooking.
Le nuove regole stabilite dall?Unione Europea estendono ai passeggeri di autobus i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, ribadendo innanzitutto il principio della non discriminazione basata sulla cittadinanza (in merito alle tariffe e ai contratti) o sulle condizioni fisiche (assistenza gratuita nelle stazioni e a bordo degli autobus, unitamente al rimborso per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità).
Le compagnie che gestiscono i trasporti devono inoltre garantire informazioni adeguate e accessibili a tutti i passeggeri, sia prima sia durante il viaggio, attivando un sistema di gestione dei reclami che sia messo a disposizione di tutti i viaggiatori.
Un capitolo a part è dedicato ai rimborsi:
«Il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a 2 ore rispetto all?ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km). il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a 2 ore rispetto all?ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km).»
=> Scopri la sperimentazione dei biglietti elettronici negli autobus milanesi
Le compagnie di trasporto devono, inoltre, garantire assistenza adeguata on caso di cancellazione o ritardo superiore ai 90 minuti, oltre al risarcimento per eventuali lesioni o per la perdita e il danneggiamento del bagaglio provocato da incidenti stradali.