Fra una sentenza e un ricorso, i ragazzi vanno a scuola in una classe pollaio. E’ emblematica la vicenda di un liceo classico del Molise, da mesi al centro di una battaglia legale che ruota proprio intorno alla questione della formazione delle classi, e al numero di studenti sopra il quale si possono considerare compromesse da una parte la sicurezza, dall’altra la qualità dell’insegnamento.
Il Tar Molise, con sentenza N.163 del 31 agosto 2011, è intervenuto sospendendo il provvedimento con cui l’ufficio scolastico regionale ha riunito la ex quinta ginnasio, sezione D di un liceo classico, alle altre sezioni, eliminando di fatto – per il corrente anno scolastico 2011/2012 – la sezione D per la prima liceo. Ne deriva che le classi di prima liceo rimaste sono 3 (sez. A, B e C), ciascuna con 29 alunni.
L’USR del Molise ha agito conformemente a quanto previsto dal DPR 81/2009, che prevede 27 alunni per classe, che possono in casi eccezionali salire a 30.
I genitori degli studenti del corso D hanno fatto opposizione richiamando la fondamentale esigenza della sicurezza come previsto dal DM 18 dicembre 1975. Il quale fissa il numero di alunni nel massimale di 25 in aule di 47 metri quadrati alle materne, elementari e medie, e di 52 metri quadrati alle superiori. Qualora le aule presentino spazi più ristretti vanno formate classi con un numero inferiore di studenti.
Occorre pertanto rispettare l’indice di 1,80 mq per alunno alle primarie e secondarie di primo grado, e di 1,96 mq per alunno nelle secondarie di secondo grado.
Inoltre, se è presente uno studente disabile, il tetto massimo di 25 si riduce a 20.