Ingiurie e dirigente pubblico, alcune riflessioni

di Stefano Gorla

21 Ottobre 2011 12:00

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Le leggi e il codice disciplinare descrivono i compiti del dirigente scolastico e prevedono sanzioni specifiche per ingiurie e offese nell'ambiente di lavoro. Un approfondimento dopo la recente sentenza della Cassazione.

La recente sentenza della Cassazione su una frase offensiva, contenente una parolaccia, rivolta da un preside a un docente nel corso di un consiglio di istituto suggerisce alcune considerazioni. Al di là delle critiche relative alla tempistica del sistema giudiziario italiano, occorre compiere alcune riflessioni in merito al contenuto di quanto accaduto e al profilo del Dirigente Scolastico come previsto dalla normativa.

L’ art. 25 del D. L.gs. 165/2001, nel determinare il passaggio dal ruolo direttivo al ruolo dirigenziale, ha stabilito al c.1 il seguente profilo per il Dirigente Scolastico:

  • Assicura la gestione unitaria dell’istituzione
  • Ne ha la legale rappresentanza
  • È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali
  • È responsabile dei risultati del servizio

Il comma 2 completa affidandogli, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, i seguenti compiti:

  • Autonomi poteri di direzione
  • Di coordinamento
  • Di valorizzazione delle risorse umane.

E’ forse attraverso le ingiurie che possono esplicitarsi questi compiti? E’ annullando la libertà di espressione del pensiero di un docente che il Dirigente valorizza la risorsa umana che gli è stata affidata?

Probabilmente, al di là del procedimento penale, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia avrebbe potuto ravvisare qualche elemento per un’azione disciplinare.

Il 21 ottobre 2010 il Miur ha pubblicato sul proprio sito internet il Codice disciplinare per i dirigenti scolastici, di cui all’art. 16 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007.

In base al codice disciplinare vigente per le «minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti» è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di sei mesi. 

Inoltre se il potere formale del Dirigente Scolastico deriva dalla norma (D.L.vo 165, art. 25, comma 2), è pur vero che il potere effettivo gli deriva da un esercizio autorevole (sui contenuti, sulle strategie e sulla relazione).

E’ forse un esercizio della competenza relazionale quello di realizzare interventi umilianti nei confronti delle persone coinvolte nel quotidiano rapporto di lavoro? Probabilmente si tratta di una manifestazione di incompetenza nella gestione dei rapporti umani che connota chi non sa gestire il comando.