Manovra bis, la gestione dei servizi pubblici

di Roberto Grementieri

15 Settembre 2011 09:00

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Gli enti locali possono gestirli in proprio, previa verifica di benifici, sviluppo ed equità. Ecco cosa prevede la manovra bis, appena approvata dal Parlamento.

La manovra bis appena approvata dal Parlamento prevede una serie di norme tese ad adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali all’esito del recente referendum. Nel dettaglio, si prevede che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi.

All’esito della verifica l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

La delibera va adeguatamente pubblicizzata e inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento.

La verifica degli enti locali è condizione essenziale prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano a oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità, definiscono preliminarmente gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi.

I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge n. 287. La norma prevede poi che nel caso in cui l’ente locale intenda procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici avviene in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

Per promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative a queste procedure dovrà:

  • Escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.
  • Assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma.
  • Indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti.
  • Può prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la collaborazione possa produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento.
  • Prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia.

    Indicare i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni, e per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

  • Prevedere l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.