La manovra bis appena approvata dal Parlamento prevede una serie di norme tese ad adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali all’esito del recente referendum. Nel dettaglio, si prevede che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi.
All’esito della verifica l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
La delibera va adeguatamente pubblicizzata e inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento.
La verifica degli enti locali è condizione essenziale prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano a oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità, definiscono preliminarmente gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi.
I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge n. 287. La norma prevede poi che nel caso in cui l’ente locale intenda procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici avviene in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
Per promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative a queste procedure dovrà:
Indicare i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni, e per la determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.