Al fine di favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, quali, segnatamente, forme di lavoro autonomo o imprenditoriale, l’articolo 18 del Collegato lavoro, introdotto con la legge 4 novembre 2010, n. 183, afferma che gli stessi possono godere di una aspettativa non retribuita per avviare un’attività autonoma o imprenditoriale.
La durata di tale aspettativa non può comunque superare i 12 mesi, cosa che consente di usufruirne, in tale arco temporale, anche per un periodo di più breve natura.
La disposizione ha una portata generale, fatto salvo quanto previsto in materia di aspettativa dall’articolo 23bis del d. lgs. n. 165/2001 in favore degli appartenenti alla carriera dirigenziale, a quella prefettizia, a quella diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili ed agli avvocati e procuratori dello Stato.
Da un punto di vista soggettivo non paiono esistere alcune limitazione, salvo quelle sopra richiamate.
L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione.
Per quel che concerne gli Enti locali e quelli ad ordinamento autonomo l’organo decisorio è facilmente individuabili in chi, nell’organizzazione, ha il potere di intervento regolatori sui rapporti di lavoro; diversa la situazione per le articolazioni territoriali di Amministrazioni centrali statali.
Secondo l’articolo 18, comma 1, del Collegato lavoro, l’Amministrazione deve compiere due operazioni:
- vagliare la documentazione prodotta dall’interessato;
- considerare le proprie esigenze organizzative.
In ordine alla prima questione si osserva che la richeista dell’interessato deve contenere una serie di elementi riferiti sia al tipo di attività autonoma che si vuole intraprendere sia all’attività professionale.
Nel primo caso dovrebbero essere indicati gli elementi essenziale e conoscitivi come il settore, le forme in cui lo stesso si concretizza (in esercizio autonomo, in associazione di capitale, ect.), le iscrizioni se richieste alla Camera di commercio.
In caso di attività professionali, nella documentazione da consegnare dovrà essere indicato le eventuali iscrizioni necessarie agli albi, i titoli e le abilitazioni necessari.
Un punto delicato della riforma riguarda la possibilità di prendere un’aspettativa per esercitare un’attività di natura autonoma o professionale in contrasto con gli interessi dell’Amministrazione della quale si è dipendenti.
Il legislatore parla di un massimo di dodici mesi con l’ovvia conseguenza che lo stesso può essere goduto durante l’arco lavorativo in più occasioni, ma sempre entro detto termine.
Non è invece possibile ripetere più volte nella vita lavorativa alle dipendenze della stessa Amministrazione, i periodi di aspettativa oltre i dodici mesi, sia pure con uno stacco più o meno lungo tra gli stessi.