Il decreto legislativo di attuazione della Legge Brunetta di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n. 15 del 4 marzo 2009), ha inteso dar forma alla piena autonomia e responsabilità del dirigente, quale datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane e nella identificazione dei figure professionali necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi.
Se consideriamo in particolare la figura del Dirigente Scolastico dobbiamo immediatamente rilevare il fondamentale passaggio da un ruolo di garanzia del rispetto della norma, ad una situazione di piena responsabilità.
Di seguito il quadro completo delle funzioni affidate al Dirigente Scolastico:
- Legale rappresentante nei rapporti istituzionali, davanti ai terzi ed in giudizio;
- Datore di Lavoro: nella gestione del personale (dalla costituzione alla risoluzione del rapporto di lavoro ) e per la sicurezza del personale e degli alunni;
- Titolare delle relazioni sindacali;
- Responsabile in materia finanziaria, patrimoniale e negoziale (D.I. 44/2001);
- Sostituto d’imposta per gli aspetti fiscali nei confronti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nei riguardi degli enti previdenziali e assistenziali (Inpdap, Inps, Inail) per gli aspetti contributivi.
Ne deriva una fondamentale formazione fondata sulla approfondita conoscenza degli aspetti giuridici ed economici piuttosto che pedagogico e didattici.
In questa sede tuttavia intendo compiere un altro tipo di riflessione che va oltre l’ambito dell’amministrazione scolastica. La Riforma ha inteso ricercare una figura manageriale (con la responsabilità della gestione delle risorse umane in vista del raggiungimento di un fine) od estendersi alla identificazione di leader in grado di influenzare e guidare un’organizzazione in funzione di una prospettiva di sviluppo?