Il Decreto legislativo 27/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2007/36/Ce sui diritti degli azionisti di società quotate ha introdotto alcune importanti novità in merito alla partecipazione e alla votazione alle assemblee.
Per quanto attiene alle società quotate i riferimenti normativi risultano dal disposto combinato dell’art. 127 del Dlgs 58 del 24.02.1998 (Tuf – Testo Unico Finanza) che assegna la disciplina del voto elettronico alla competenza della Consob, e il “Regolamento emittenti” della Consob 11971/1999 innovato dalla delibera Consob 17592 del 14.12.2010.
Le società possono usufruire di una autonomia nello scrivere le regole statutarie al riguardo piuttosto ampia. In tal senso il voto può essere espresso anche senza la designazione di un delegato ed avvenire:
- in una trasmissione in tempo reale dell’assemblea
- con sistemi di comunicazione in tempo reale a 2 vie
Ciò consente di superare il tradizionale collegamento di trasmissione bidirezionale (audio o video conferenza) della sala principale con luoghi remoti, facendo sì che il socio potesse intervenire come se fosse presente fisicamente nel luogo dell’assemblea.
Si configura ora la possibilità di partecipazioni in forma unidirezionale (via radio, via internet o satellite), quindi senza fare interventi diretti a voce. Al momento del voto il socio può inviare una email con posta elettronica certificata oppure compilare un form in un’area riservata del sito sociale.