Recenti casi di cronaca hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica la Digital o Computer Forensic che l’amministrazione giudiziaria può integrare alla metodologia di indagine tradizionale al fine di individuare i responsabili di fatti illeciti che assumono rilevanza in particolar modo in campo penale.
Con la ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa di Budapest del 23.11.2003, avvenuta con la Legge n.48 del 18.3.2008, e la precedente normativa contenuta nella Legge n.547 del 23.12.1993 (definita come la Legge sui Computer Crime), sono state introdotte diverse importanti novità nel codice di procedura penale.
A tal riguardo l’art. 244 c.p.p. alla fine del 2 comma stabilisce “L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica“. E l’art.247 1-bis aggiunge: “Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”. Il successivo art. 260 riguarda infine la copia dei dati.
A questi articoli dovremmo aggiungere anche il 352 c.p.p. e, nell’ambito del codice penale, gli artt. 615 quinquies, 635 bis/quarter/quinquies. Possiamo distinguere 4 tipologie di infrazioni penali commesse sia contro che per mezzo delle reti informatiche:
- frodi in ambiente elettronico;
- infrazioni relative ai contenuti come la pedopornografia;
- infrazioni contro il copyright;
- infrazioni relative alla riservatezza dei dati.
Per la polizia giudiziaria è fondamentale saper recuperare i dati modificati/cancellati per poter giungere alla definizione delle responsabilità penali.
La prima chiara indicazione relativa alle specifiche della nuova disciplina Digital Forensic è stata operata nel 2001 al primo Digital Forensic Research Workshop (DFRWS): “Digital Forensic Science: The use of scientifically derived and proven methods toward the preservation, collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation and presentation of digital evidence derived from digital sources for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be criminal, or helping to anticipate unauthorized actions shown to be disruptive to planned operations”.
(Tradotto: “Digital Forensic Science: L’uso di metodi scientificamente provati e derivati per la conservazione, raccolta, validazione, identificazione, analisi, interpretazione, documentazione e presentazione delle prove digitali derivanti da sorgenti digitali allo scopo di facilitare o favorire la ricostruzione dei fatti che risultano essere criminali, o di aiutare a prevenire azioni non autorizzate dimostrando che possono essere di disturbo a operazioni programmate”).
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