Lo scorso settembre il Garante della Privacy ha comminato una sanzione di 40.000 euro ad una Regione per aver pubblicato online dei dati sanitari: è solo l’ultimo caso di un fenomeno piuttosto frequente, che ha visto l’Autorità competente intervenire spesso negli ultimi anni.
L’entrata in vigore dell’art. 32 della legge 69/2009 ha sancito l’effetto esclusivo di pubblicità legale dell’albo pretorio on line: quasi tutti i documenti che prima andavano pubblicati all’albo pretorio cartaceo adesso devono essere pubblicati sul web. Un’importante innovazione che ha spinto il Garante della Privacy a tornare sull’argomento, dopo che già nel 2007 aveva affrontato queste tematiche: lo scorso 15 dicembre ha infatti sottoposto alla consultazione pubblica uno schema di linee guida in materia di diffusione di atti e documenti sul web da parte delle PA, che dovrebbe sfociare nella sua versione definitiva nelle prossime settimane.
Analizzando il vecchio provvedimento del 2007 e il nuovo schema di linee guida, si possono trarre importanti indicazioni su normativa di riferimento, modalità di diffusione, cautele da tenere e contenuti da pubblicare.
Innanzitutto è opportuno chiarire che il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) stabilisce che la diffusione di dati personali sui siti istituzionali delle PA è consentita solo se vi è una norma di legge o di regolamento che lo permette, mentre vige il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 19-22).
L’avvento dell’albo on line ha portato in dote una serie di criticità importanti, legate al funzionamento dei motori di ricerca:
a) Ubiquità – i motori di ricerca rendono disponibili a chiunque nel mondo informazioni relative ad un particolare soggetto, senza limitazioni. Questo aspetto va ben oltre gli obiettivi di pubblicità della normativa, il cui fine è garantire la conoscenza legale di un atto e non la diffusione indiscriminata di dati personali. In questo caso i concetti di pubblicità e di pubblicazione non sono equivalenti, senza le dovute cautele la diffusione on line di informazioni è decisamente sproporzionata.
b) Persistenza dell’informazione – il web non dimentica. Senza i dovuti accorgimenti, pubblicare un’informazione on line significa renderla disponibile per un tempo indeterminato, decisamente superiore per esempio ai periodi di pubblicità legale imposti dalle normative specifiche. Inoltre, la permanenza di alcune informazioni sulla rete potrebbe ledere il c.d. “diritto all’oblio”.