Il 14 settembre scorso è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera un disegno di legge a firma degli Onorevoli Gaetano Pecorella e Enrico Costa attraverso il quale si manifesta l’intenzione di rendere integralmente applicabile a tutti i “siti internet aventi natura editoriale” l’attuale disciplina sulla stampa.
Non è la prima volta che vengono fatti tentativi di questo genere; il più recente è stato il caso del cosiddetto “obbligo di rettifica” contenuto nel Ddl Alfano che sollevò la protesta silenziosa dei blogger. Prima ancora ci furono le iniziative del Senatore D’Alia, quella del deputato Barbareschi, la crociata contro l’anonimato in rete dell’onorevole Carlucci per finire con il capostipite di tutte le proposte di legge “ammazza blog”, ovvero il ddl Levi-Prodi.
Ci sono esponenti del governo, come il deputato Roberto Cassinelli, che in questi giorni si sta adoperando per la diffusione del “manifesto del giornalismo ai tempi di Internet”, che si sono organizzati, insieme ai propri colleghi dell’opposizione, in un “Intergruppo Parlamentare 2.0”, con lo scopo di portare le politiche dell?innovazione al centro dell?attenzione per far sì che le questioni inerenti Internet non vengano affrontate con troppa superficialità o addirittura con incompetenza.
Eppure il testo del ddl Costa-Pecorella recita, nelle modifiche da apportare alla legge 8 febbraio 1948 numero 47, che «le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale». Insomma, non certo una definizione scevra da ambiguità.
L’unica definizione che appare utile al fine di cercare di riempire di significato l’espressione, fa notare Guido Scorza, Presidente dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione, è quella di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 62 del 7 marzo 2001 secondo la quale, per prodotto editoriale “s’intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
«Pertanto i gestori di tutti i siti internet – continua Scorza – dovranno pubblicare le informazioni obbligatorie di cui all’art. 2 della Legge sulla stampa, procedere alla nomina di un direttore responsabile (giornalista) in conformità a quanto previsto all’art. 3, provvedere alla registrazione della propria “testata” nel registro sulla stampa presso il tribunale del luogo ove “è edito” il sito internet così come previsto all’art. 5, aver cura di comunicare tempestivamente (entro 15 giorni) ogni mutamento delle informazioni obbligatorie pubblicate e/o richieste in sede di registrazione (art. 6), incorrere nella “sanzione” della decadenza della registrazione qualora non si pubblichi il sito entro sei mesi dalla registrazione medesima o non lo si aggiorni per un anno (art. 7), soggiacere alle norme in tema di obbligo di rettifica così come disposto dall’art. 8 che il DDL Pecorella intende modificare negli stessi termini già previsti nel ddl Alfano e, soprattutto, farsi carico dello speciale regime di responsabilità aggravata per la diffusione di contenuti illeciti che, allo stato, riguarda solo chi fa informazione professionale.
In passato ci sono stati diversi dietro front, anche se il legislatore di turno non sempre si è dimostrato disposto alla discussione delle varie iniziative, accettando proposte di correzione. Ora più che mai l’argomento necessita di un chiarimento definitivo che ponga fine al ciclo dei tentativi di assoggettare Internet alle regole della stampa.