Negli ultimi anni, i rapporti di lavoro atipici nella Pubblica Amministrazione sono stati oggetto di una legislazione confusa. Nel 1998 e nel 1999 è stato completato il programma di privatizzazione del pubblico impiego, sfociato nel decreto n.165 del 2001. Successivamente la materia è stata oggetto di norme di natura finanziaria: da un lato, il Parlamento imponeva il blocco delle assunzioni, dall’altro, le Amministrazioni pubbliche coprivano la cronica carenza d’organico con dipendenti assunti a tempo determinato; a sua volta, il legislatore imponeva nuove procedure indirizzate ad disincentivare/impedire l’adozione di lavoro a termine.
Su questo quadro è intervenuta la manovra finanziaria contenuta nella legge 6 agosto 2008, n.133. La riforma ha allentato i divieti per le assunzioni atipiche: oggi le esigenze temporanee ed eccezionali sono nuovamente un presupposto sufficiente per le assunzioni a tempo determinato; il rapporto contrattuale de quo è facilmente rinnovabile sino ad un massimo di tre anni nell’arco di un medesimo quinquennio. In secondo luogo, la manovra ha limitato il ricorso agli incarichi ed alle collaborazioni esterne sia con alcuni ulteriori oneri procedimentali sia comprendendo anche queste tipologie di rapporti all’interno della spesa per il personale rilevante ai fini del patto di stabilità.
Si è previsto, infine, un rigido blocco del turn over che si esplica nei seguenti termini:
- per il 2009 le nuove assunzioni debbono essere ridotte del 10% rispetto alle cessazioni (nella Finanziaria 2007 tale limite era pari al 20%);
- per gli anni 2010 e 2011 il turn over è portato al 20% (contro il 60% previsto in precedenza);
- per il 2012 al 50%, contro il precedente 100%;
- la disciplina prevede un rapporto di equivalenza tra cessazioni e nuove assunzioni nel 2013.