Il bonus famiglia potrà essere erogato dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici fino al 31 marzo di quest’anno, inoltre, potranno ricevere il contributo anche i nuclei familiari con persone disabili indipendentemte dal fatto che si tratti dei figli del richiedente.
Il beneficio è stato esteso agli extracomunitari, purché residenti in Italia, anche se i familiari a carico vivono all’estero. Sono queste le principali novità della circolare 2/E diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate, dedicata all’articolo 1 del Dl 185/08 (convertito dalla legge 2/09).
L’interpretazione estensiva (lettera g, comma 3, articolo 1 del Dl 185/08) era stata anticipata alla Camera dal sottosegretario al Lavoro Ferruccio Fazio in risposta a un’interrogazione in commissione Affari sociali.
La circolare chiarisce la “non cumulabilità” del beneficio per genitori separati, divorziati o non sposati. I figli a carico di un genitore potranno perciò partecipare unicamente al bonus di quel nucleo familiare, ma anche i figli a carico di entrambi i genitori potranno comparire, per l’erogazione del bonus, solamente in uno dei due nuclei familiari.
Poiché la legge 2/09, di conversione del Dl 158/08, ha spostato al 28 febbraio il termine per la richiesta, slitta al 31 marzo la scadenza per l’erogazione del beneficio. Passa poi al 30 aprile il
termine per presentare la richiesta del bonus alle Entrate in tutti i casi in cui le somme non sono erogate dal sostituto.
Le prime reazioni alla nota dell’Agenzia delle Entrate sono quelle del deputato della Lega Maurizio Fugatti, che in merito all’estensione dell’erogazione del bonus famiglia anche agli extracomunitari che hanno famigliari a carico non residenti in Italia, ha dichiarato: «Questo bonus, oltre al danno per i conti pubblici, è anche una beffa contro tutti i lavoratori italiani in un momento in cui la crisi economica si sta facendo sempre più pesante. A questo punto occorrerebbe, se i tempi ancora lo consentono, intervenire normativamente per cancellare questa iniquità».