Probabilmente in molti conoscono la figura del difensore civico in Italia, ma forse sono pochi quelli che sanno che c’è un organo analogo a livello comunitario, chiamato Mediatore Europeo. La figura deriva dalla tradizione scandinava dell’Ombusdam, letteralmente uomo-tramite che, in generale, ha il compito di risolvere i problemi tra un organo pubblico e i cittadini.
A livello giuridico, la figura del Mediatore è prevista dall’articolo 195 del Trattato di Maastricht del 1992, e dall’articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (PDF), firmata a Nizza nel 2000. Il Mediatore ha sede nel Parlamento Europeo, e il suo statuto è contenuto nella decisione di quest’organo avvenuta il 9 marzo 1994. Nel 2006 è stata avviata, dallo stesso Mediatore, una procedura per una revisione, seppur limitata, dello Statuto.
L’area di intervento del Mediatore è quella dei rapporti tra il cittadino e l’amministrazione, fatta salva l’impossibilità, chiarita nell’articolo 1, comma 3, dello statuto, di intervenire in un procedimento avviato, o concluso, davanti ad organi giurisdizionali nell’esercizio delle proprie funzioni. La logica di questa previsione sta nell’evitare che il Mediatore si trovi sommerso da una mole sterminata di richieste, divenendo una sorta di ulteriore grado di giudizio, quando già il sistema giudiziario prevede le opportune garanzie per le procedure di ricorso.
L’attenzione del Mediatore è invece rivolta alla cattiva amministrazione, intendendosi questa espressione in senso molto lato, dal momento che non ne viene descritta una casistica, fatte salve le norme di buona pratica amministrativa che vedremo più sotto, e una classificazione piuttosto generale presente sul sito. Il diritto per i cittadini ad una buona azione amministrativa è sancito anche nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La libertà di azione è ampia: il Mediatore può accedere liberamente ai documenti che dovesse ritenere utili nel corso delle sue indagini, sia delle istituzioni comunitarie sia degli Stati membri, salvo, in quest’ultimo caso, che siano coperti da segreto. Non solo, i funzionari e i dipendenti degli organi comunitari possono essere sentiti come testimoni. Salvo quest’ultimo potere, però, il Mediatore non ha le prerogative tipiche di un organo giurisdizionale o amministrativo: ad esempio non può irrogare sanzioni. Si legge infatti nell’articolo 2 dello statuto che il Mediatore «contribuisce ad individuare i casi di cattiva amministrazione […] e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio». Il suo potere quindi è vicino all’istituto che viene comunemente definito moral suasion, intendendosi con questa espressione delle attività di influenza e persuasione.
È, dunque, quella prospettata dal Mediatore una forma di risoluzione alternativa delle controversie, nella quale però non si arriva ad un vero e proprio giudizio tra due parti in causa, quanto piuttosto alla segnalazione di un errore amministrativo interno dell’organo che ha emanato un determinato atto, errore che successivamente si presume venga rimosso dalla stessa amministrazione. Interessante la possibilità prevista dall’articolo 5 dello statuto: il Mediatore può collaborare con i suoi omologhi presenti nelle amministrazioni degli Stati membri. A tal proposito, opera la Rete europea dei difensori civici, che permette di trasmettere le denunce ai difensori civici locali. Nel 2007, questa circostanza si è verificata in 867 casi, in 51 dei quali il Mediatore ha trasferito direttamente la pratica al difensore civico competente.