Direttive legislative per la realizzazione di siti istituzionali

di Enza La Frazia

12 Maggio 2008 09:00

Attraverso profili critici, un'analisi delle direttive legislative applicate per la realizzazione di siti Web istituzionali. Parola d'ordine: accessibilità

Il diritto all’uso delle tecnologie e l’accessibilità

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. 7 marzo 2005 n.82) ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo diritto soggettivo, il diritto all’uso delle tecnologie: l’art. 3 del decreto, infatti, sancisce che «i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto».
In applicazione della precedente norma, fra gli altri, gli articoli 53 e seguenti del Codice si propongono di fornire delle basilari e schematiche linee guida per la realizzazione dei siti internet istituzionali. La parola d’ordine nel campo dello sviluppo di servizi telematici è senza dubbio l’accessibilità.

La Legge Stanca

La questione era già stata affrontata dalla precedente legge del 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. legge Stanca), contenente una serie di disposizioni legislative volte a favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Tale provvedimento legislativo definisce l’accessibilità all’art. 2, come «capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari».

All’epoca della sua promulgazione, la legge Stanca fu accolta con grande entusiasmo, tanto da essere indicata, nell’ambito di un vertice tra Europa e Stati Uniti sulla disabilità, come “un esempio da seguire”. Le disposizioni contenute nel provvedimento riscossero in effetti un largo consenso in Parlamento e nelle istituzioni, per aver allargato la prospettiva della diffusione dell’informatica anche a coloro che, soffrendo di disabilità motorie o sensoriali, fossero svantaggiati nel regolare utilizzo delle risorse informatiche, ed in particolar modo di Internet. L’obiettivo che la legge si pone è quello di abbattere le “barriere virtuali” che limitano l’accesso dei disabili alla società dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro, quindi di realizzare l’e-democracy, permettendo anche a soggetti portatori di handicap di studiare, lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale, di cui le Information and Commmunication Technologies sono diventate parte integrante.