Sarà in vigore domani, 5 marzo 2008, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 29 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
In realtà si tratta della modifica degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del Regio decreto n. 1369 del 18 maggio 1942, dove ora si stabilisce che entro novanta giorni dalla vendita dell?opera, i soggetti interessati debbano comunicare alla SIAE i dati del dichiarante, quelli dell?autore, il nome e il genere dell?opera, il prezzo di vendita e la data di creazione.
La Società Italiana degli Autori e ed Editori, questa volta intende avvalersi dello strumento di internet per facilitare l’adempimento delle pratiche legate alle nuove disposizioni. Sarà infatti previsto un modello da scaricare, compilare e inviare per via telematica mentre l’elenco delle dichiarazioni relative alle vendite effettuate verrà pubblicato sul sito internet della stessa SIAE.
Importante notare come, nella nuova norma, la dichiarazione debba anche indicare se l’opera abbia o no segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma), qualora si tratti di copie delle opere prodotte dall?autore stesso o sotto la sua autorità in numero limitato, e considerate come originali.
Se l’opera fosse pseudonima o anonima, occorrerà farne menzione nella dichiarazione, che, in tal caso, dovrà contenere una succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per l’individuazione.
Altra novità sarà l’elenco contenente le generalità degli autori ed il relativo domicilio che la SIAE realizzerà in collaborazione con l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP).