Gestire il copyright nella PA

di Stefano Gorla

5 Febbraio 2008 09:00

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Contratti di licenza, open source, proprietà intellettuale: il software negli uffici della PA non sempre viene gestito al meglio. Né tantomeno secondo la legge

Per quanto riguarda il software la PA si trova attualmente in una situazione ibrida: da una parte c’è una forte spinta all’utilizzo di software open source, dall’altra la realtà presenta ancora un installato proprietario consistente. Oltre ai costi che ne derivano di conseguenza, si pongono problemi per il rispetto della normativa sul copyright.

Il software, secondo la formulazione data dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) è «l’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, film, circuito, disco), capace direttamente o indirettamente, di fare eseguire o fare ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione».

La disciplina del diritto d’autore è contenuta in parte nel codice civile e in parte nella legge. n. 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d’autore), il cui testo è stato aggiornato dal d.lgs. n. 154 del 1997 e dal d.lgs. n. 248 del 18 agosto 2000 (cd legge antipirateria). L’art. 2575 dispone che «formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

Con il d.lgs.. 518/92 anche il nostro ordinamento ha accolto l’impostazione, già adottata dalla Direttiva CEE 14 maggio 1991 (n. 91/250), secondo cui i software debbono considerarsi come opere dell’ingegno (più specificamente, come opera letteraria) e godere di conseguenza della tutela disposta dalla legge sul diritto d’autore. Attualmente la normativa è giuridicamente in uno stato evolutivo: l’UEB (Ufficio Europeo dei Brevetti) e l’attenzione degli operatori del settore sembrano concentrarsi sulla tutela del software tramite lo strumento del brevetto per invenzioni.

Naturalmente il software deve essere originale, cioè deve avere quel “carattere creativo” che lo elevi al di sopra del banale accostamento di possibilità note al pubblico. Il diritto d’autore si acquista, secondo quanto dispone l’art. 2576, per il solo fatto di aver creato l’opera, senza che occorra chiedere alcun brevetto o registrazione. Esso si compone di due parti:

  • il diritto morale, cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera, che è imprescrittibile, irrinunciabile e inalienabile
  • il diritto patrimoniale, cioè il diritto allo sfruttamento economico dell’ opera. Questo dura per tutta la vita dell’autore e ancora 70 anni dopo la sua morte ed è alienabile. Generalmente viene ceduto a un imprenditore per mezzo di un contratto di edizione, di rappresentazione o di esecuzione