La legge 7 agosto 1990 n. 241 ha cercato di rendere l’operato della PA rispondente al principio di trasparenza: i cittadini, attraverso la possibilità concessa dalla legge di controllare la conformità dell’attività amministrativa all’ordinamento ed all’interesse pubblico, possono divenire compartecipi dell’azione amministrativa.
Il diritto di accesso assume la veste di diritto soggettivo e il suo esercizio da parte del cittadino consente di assicurare gli obiettivi costituzionali previsti dall’art.97 della Cost.It. di imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Ne deriva un totale mutamento di prospettiva nell’ambito del rapporto tra segretezza e pubblicità dell’azione amministrativa: la pubblicità viene posta come regola, mentre la segretezza è divenuta l’eccezione.
Il diritto di acceso si confronta, tuttavia, con la rilevanza di situazioni soggettive altrettanto degne di tutela, quale la riservatezza dei soggetti coinvolti. La Legge n.15 dell’11 febbraio 2005 ha pertanto modificato ed integrato la 241/90, cercando di rendere il diritto di accesso più compatibile con il diritto alla riservatezza. Il diritto di accesso si è poi allargato, sino al punto in cui il cittadino richiedente sia in grado di fornire adeguata evidenza alla natura dell’interesse alla base del suo diritto. Secondo l’art. 15 della 15/2005, l’articolo 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 è sostituito dal seguente: “ART. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso). – 1. Ai fini del presente capo si intende:
- a) per diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
- c) per controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.