Per interoperabilità documentale intendiamo la proprietà di un documento digitale di consentire la cooperazione, ovvero di poter essere aperto, modificato, eseguito (nel caso di macro), archiviato e trasmesso, mantenendo appieno tutte le sue proprietà originarie e la sua piena integrità e livello di sicurezza, usando programmi distinti, ovvero programmi prodotti da produttori distinti, senza che l’uno debba in alcun modo fare riferimento all’altro per la conoscenza o la realizzazione delle modalità di accesso al documento digitale. La documentazione relativa al formato del documento (il suo file format) deve essere pubblica o, almeno, pienamente nota alla PA in modo che questa possa passarla al nuovo aspirante fornitore.
La situazione italiana
In Italia, l’interoperabilità documentale è normata attraverso leggi emanate dallo Stato ed attraverso direttive e linee guida da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro per l’innovazione e la tecnologia, oltre ad altri ministri come quello per la funzione pubblica e per le telecomunicazioni. Dal punto di vista tecnologico ed operativo, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) riveste un ruolo fondamentale sia come guida nella realizzazione pratica dell’informatizzazione della PA che come consulente tecnologico e scientifico in questo ambito.
Il CNIPA è fortemente rappresentato nella Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, istituita con decreto legislativo nel 2005 con il compito di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l’innovazione tecnologica in materia di innovazione della PA. Inoltre, il CNIPA è responsabile per la stesura e la gestione della documentazione operativa per l’intero impianto informatico della PA e della sua interfaccia con gli utenti, e sul suo sito è presente un repository di documenti di carattere normativo, giuridico e tecnico estremamente completo.
L’articolo 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), nel descrivere i criteri che la Pubblica Amministrazione deve seguire per l’analisi comparativa nell’acquisizione di tecnologie informatiche, riporta al comma secondo e comma terzo:
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.