Con l’addio alla scheda carburante previsto dalla Legge di Stabilità 2018, cambiano dal 1° luglio 2018 le regole per dedurre i costi del rifornimento carburante per i titolari di partita IVA. I lavoratori autonomi ed i professionisti con partita IVA dovranno pagare con metodi di pagamento elettronici (carta di credito, di debito, o prepagata) il carburante della vettura utilizzata nell’esercizio della professione (anche se non è necessario che il veicolo risulti intestato al professionista, come avviene nelle ipotesi di noleggio o leasing) se vogliono portare tali spese in deduzione nella prossima dichiarazione dei redditi.
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Pagamenti in contanti
Pagamenti in contanti accompagnati dalle schede carburante potranno essere effettuati non oltre il 30 giugno 2018. In realtà l’acquisto in contanti non sarà vietato, ma impedirà di scaricare i costi del carburante.L’obiettivo della misura inserita nella legge di Bilancio 2018 è chiaramente quello di contrastare il diffuso fenomeno delle frodi ed evasioni.
Va tuttavia precisato che, perché le disposizioni diventino effettive, è necessario attendere il provvedimento direttoriale dell’Agenzia dell’Entrate entrare, che faccia seguito al decreto dello Sviluppo Economico e al documento di prassi già emanati, che potrebbe introdurre nuovi mezzi per provare l’acquisto del carburante.
Pagamenti elettronici: vincoli
Viene inoltre richiesto che il mezzo elettronico di pagamento sia:
- rilasciato da un operatore finanziario soggetto all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria (dunque non valgono le carte fedeltà, ad esempio);
- intestato al soggetto che esercita l’attività economica.
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Obbligo di fattura elettronica
A decorrere dalla stessa data gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di chi ha la partita IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica. Per i distributori permane dunque l’esenzione dall’obbligo di certificazione delle operazioni per le cessioni di carburante solo se effettuate nei confronti dei consumatori finali.
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Spese deducibili
In tema di deduzioni fiscali delle spese legate al veicolo utilizzato nell’esercizio della professione appare utile ricordare che le spese relative all’auto (acquisto, manutenzione e rifornimenti) sono deducibili dal reddito al 20%, mentre l’IVA può essere detratta nella misura del 40%.