Nelle zone sismiche gli abusi edilizi che compromettono la stabilità di un edificio vanno abbattuti, di richiesta dei condomini, anche se sono stati oggetto di condono, a meno che non si sia in grado di dimostrare il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche e dunque che la sopraelevazione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2115/2018.
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Abuso edilizio nei condomini
Nei condomini l’abuso edilizio più diffuso è quello di sopraelevare un terrazzo costruendo una veranda, tipicamente a farlo sono i condomini dell’ultimo piano che hanno accesso ad esempio al lastrico solare in via esclusiva. Spesso l’opera viene effettuata senza permessi previsti dalla legge, per poi essere condonata in seguito, magari sfruttando il meccanismo del silenzio assenso dell’amministrazione comunale.
Stabilità sismica e demolizione
Questo il caso analizzato dalla Cassazione, che corrisponde a molte situazioni analoghe in Italia, dopo che gli altri condomini hanno presentato un ordine di demolizione ritenendo che la sopraelevazione comprometta la stabilità del palazzo visto che si tratta di zona sismica.
I giudici supremi hanno dato ragione si condomini, ordinando la demolizione dell’abuso:
«In zona sismica, la sopraelevazione irrispettosa della specifica normativa tecnica deve considerarsi di per sé pericolosa e dunque va abbattuta anche se condonata».
Diritto di sopraelevazione
Nella sentenza la Corte ricorda altresì i principi generali del diritto di sopraelevazione che spetta al proprietario dell’ultimo piano di un edificio, il quale (art. 1127 codice civile) ha facoltà di costruire sul proprio terrazzo o sul lastrico solare un nuovo piano o una struttura chiusa aumentando così l’altezza dello stabile a patto di essere in regola con le concessioni comunali ed i permessi di costruire prima di edificare la sopraelevazione.
I condomini possono opporsi alla sopraelevazione se:
- le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. Limite superabile solo se il proprietario viene autorizzato, con il consenso unanime dei condomini, all’esecuzione delle opere di rafforzamento e consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a sopportare il peso della nuova costruzione;
- questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio;
- questa diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
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