Con le circolari n.3/2018 e n. 2/2018 l’Ispettorato del Lavoro ha fornito istruzioni sulla valutazione della validità dei contratti collettivi applicati dai datori di lavoro e sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2018 in tema di lavoro.
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Validità contratti
In particolare, l’Ispettorato ricorda, per la sottoscrizione di contratti collettivi, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. Dunque bisognerà considerare inefficaci eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati”, adottando i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.). Ciò si applica ad esempio al contratto di lavoro intermittente, al quello a tempo determinato o di apprendistato.
Deroghe CCNL
L’ispettorato ricorda inoltre che:
eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono produrre effetti derogatori “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Ai sensi del Jobs Act, in pratica, non sono validi interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività. Solo la contrattazione collettiva ha infatti facoltà di “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti.
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Contributi e retribuzione
Gli ispettori devono quindi tenere in considerazione il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale come parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.