Sono Capo treno Trenitalia e rientro nelle categorie di lavoro gravoso, quindi dovrei andare in pensione con 42 anni e 10 mesi. Ai fini della ricongiunzione, avendo l’iscrizione anche alla gestione Separata INPS (contributi versati parallelamente a quelli da ferroviere in quanto svolgo un secondo lavoro ) posso sommare tali periodi?
L’unico caso in cui si possano sommare i contributi coincidenti è la totalizzazione, che lascia i contributi nelle diverse gestioni a cui sono stato versati ma consente di farsi pagare un’unica pensione, sommandoli, e calcolando l’assegno previdenziale pro rata, sempre con calcolo contributivo, in base alle regole delle diverse gestioni. In questo caso (ma le consiglio di verificare presso altre fonti) non credo ci siano controindicazioni alla possibilità di utilizzare anche i contributi coincidenti. E’ sempre previsto un minimale di anni contributivi in ciascuna gestione per poter effettuale la totalizzazione.
=> La totalizzazione dei contributi previdenziali
Con la ricongiunzione, invece, i contributi versati nello stesso periodo in diverse gestioni previdenziali non si sommano. Per il calcolo dell’assegno si applica l’articolo 8 della legge 29/1979, in base al quale si considerano, in via prioritaria, i contributi relativi a prestazioni effettive di lavoro rispetto a quelli figurativi, da riscatto o volontari in un’altra gestione; se però i contributi versati ai diversi enti previdenziali sono sempre da lavoro (mi sembra il suo caso), allora ai fini della ricongiunzione si calcola la contribuzione di importo più elevato.
Tenga presente che la ricongiunzione è onerosa, nel senso che bisogna pagare all’istituto previdenziale nel quale confluiscono tutti i contributi una cifra che, di fatto, armonizza le regole previdenziali dei diversi enti. Il vantaggio è che sarà un unico ente previdenziale a pagare la pensione, in base alle proprie regole, calcolandola sulla base di tutti i contributi versati.
=> Ricongiunzione e cumulo pensione a confronto
Infine, il cumulo contributi consente dall’anno scorso di raggiungere la pensione (anche anticipata) – fino al 2016 si poteva utilizzare solo per la pensione di vecchiaia – con un meccanismo simile alla totalizzazione, nel senso che il calcolo si effettua pro rata in base alle regole delle singole gestioni. Se ci sono periodi in cui si può applicare il sistema retributivo, questo rimane. Ma con il cumulo gratuito dei contributi non si possono conteggiare periodi coincidenti.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz