Per la regolazione dei premi dovuti per l’anno 2017 da versare sotto forma autoliquidazione entro il 16 febbraio 2018, l’INAIL ha fissato, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2018 all’1,29% la misura dell’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto e allo 0,2% sul monte retributivo delle lavorazioni del settore navigazione.
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Sospensione addizionale INAIL: normativa
Nella circolare l’INAIL ricorda che:
- la Legge di Stabilità (legge 205/2017, art. 1, co. 189) ha disposto la non applicazione dell’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- l’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
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Basi di calcolo per l’autoliquidazione
L’Istituto ha quindi reso noto che:
- sono state rielaborate le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018 eliminando il riferimento all’addizionale per la rata del 2018. Il servizio di consultazione e download delle basi di calcolo risulta aggiornato dal 4 gennaio 2018, mentre sono in corso di inserimento le relative comunicazioni aggiornate nel “fascicolo aziende”;
- sono stati modificati i programmi per escludere l’applicazione dell’addizionale amianto dal calcolo del premio anticipato dovuto per i codici ditta e le posizioni assicurative territoriali (PAT)/Posizioni assicurative navigazione (PAN) di nuova istituzione;
- i certificati di assicurazione e conteggio del premio emessi prima degli adeguamenti riguardanti il 2018 saranno rielaborati tempestivamente dalle sedi dell’Inail.
Fonte: INAIL – Circolare n. 2 del 10 gennaio 2018.