Congedo padri: 4 giorni a casa

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Gennaio 2018
Aggiornato 24 Gennaio 2018 13:00

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Da gennaio 2018 salgono a 4 i giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori, con un giorno di congedo facoltativo: regole applicabili fino a dicembre.

Per il 2018 sono quattro i giorni di congedo obbligatorio per i lavoratori neo-padri da utilizzare entro i primi cinque mesi di vita del bambino. La norma inserita nella Legge di Bilancio 2017 (comma 354 della legge 232/2017) prevede dal primo gennaio il raddoppio, da due a quattro giorni del congedo di paternità. Altra novità: il padre può chiedere un giorno di congedo facoltativo, che però va scalato da quello che spettano alla madre.

=> Congedo padri, guida ai diritti

Il congedo obbligatorio di paternità è stato istituito dalla legge 92/2012 (articolo 4, comma 24), in via sperimentale per gli anni 2013-2015, successivamente prorogato nel 2016 e, con la manovra dello scorso anno, fino al 31 dicembre 2018.

Il congedo spetta però al solo padre lavoratore dipendente. I quattro giorni possono essere anche non continuativi e si possono chiedere anche contemporaneamente alla madre. Il diritto è comunque indipendente da quello dela madre e fruibile anche nei casi di decesso o grave infermità della madre (articolo 28 del Dlgs 151/2001).

Il padre ha diritto al congedo anche in caso di adozione o affidamento (in questi casi, l’arco dei cinque mesi di congedo facoltativo della madre si calcolano dall’ingresso in famiglia del minore). In tutti i casi sopra descritti, si mantiene il diritto alla retribuzione piena.

L’indennità viene pagata direttamente dal datore di lavoro, al quale va presentata la domanda scritta, almeno 15 giorni prima del congedo (o della data presunta del parto). L’INPS provvederà poi al rimborso dell’impresa.

Ci sono casi in cui, invece, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS (cassa integrazione, cessazione attività, agricoltura, lavori domestici, lavori stagionali), elencati nei messaggi INPS 18529 e 28997 del 2010. In questi casi, la domanda va presentata all’istituto di previdenza, utilizzando l’apposito servizio online oppure il contact center (803 156 gratuito da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile) o ancora tramite patronati e intermediari.

232/2016