Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017) il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Salute, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale che istituisce l’obbligo di fatturazione elettronica per le farmacie a partire dal 1° gennaio 2018.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2018 le stesse fatture dovranno essere rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco. L’obiettivo della misura – prevista dal comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – è il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.
Il decreto disciplina le modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a tali dati.
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Codice AIC
In particolare, si legge nel decreto, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative:
- al Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC);
- al corrispondente quantitativo.
Viene fatto pertanto divieto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.
Entrando nel dettaglio, nel blocco «DatiBeniServizi» del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione «DettaglioLinee» vanno riportate le seguenti informazioni:
- «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;
- «CodiceValore» (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:
- 0 = farmaco uso umano;
- 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti);
- 9 = parafarmaco uso umano o veterinario;
- 8 = omeopatico uso umano o veterinario;
- 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti;
- «UnitaMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono le unità di misura in cui è espresso il campo «Quantità»: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche;
- «Quantità» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.
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Accesso ai dati da parte dell’AIFA
L’Associazione Italiana del Farmaco riceve dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con periodicità settimanale, le fatture elettroniche in formato XML, senza allegati e senza i dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e a quelli bancari, che sono state emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario, il cui elenco è fornito dalla stessa AIFA al MEF.
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