Sussidi lavoro, calcolo quinquennio mobile

di Noemi Ricci

Pubblicato 3 Gennaio 2018
Aggiornato 5 Gennaio 2018 18:29

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Cassa Integrazione (CIGS e CIGO), i chiarimenti del Ministero del Lavoro su come si calcola il biennio ed il quinquennio mobile.

Con la circolare n. 17/2017, il Ministero del Lavoro ha fornito istruzioni sul calcolo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, quindi per la determinazione del quinquennio e del biennio mobile entro il quale verificare la durata massima dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e degli assegni ordinari erogati dai Fondi di Solidarietà Settoriali, modificati con la Riforma degli ammortizzatori sociali operata dal Jobs Act (Dlgs 148/2015).

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Quest’ultima ha infatti reintrodotto per gli ammortizzatori sociali  in costanza di rapporto lavorativo la regola che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Fanno eccezione:

  • le imprese industriali e artigiane dell’edilizia ed affini per le quali la durata dell’integrazione salariale ordinaria e straordinaria non può superare i 30 mesi nell’arco del predetto quinquennio;
  • i casi di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà nella quale la durata complessiva può raggiungere i 36 mesi nell’arco del predetto quinquennio. Inoltre l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile.

Entrando nel dettaglio della definizione di quinquennio mobile, il Ministero del Lavoro chiarisce che:

“Per quinquennio mobile si intende un lasso di temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto”.

“Nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento CIGS, si considera l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione CIGS e, a ritroso, si valutano i cinque anni precenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Ovviamente i periodi di solidarietà vengono computati secondo le modalità di cui all’articolo n. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015.  Si conferma che periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva CIGO/CIGS”.

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Una volta definito il concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, il Ministero del Lavoro chiarisce le relative modalità di calcolo fornendo degli esempi pratici al riguardo. Le indicazioni del Ministero valgono anche con riferimento alla definizione della durata dell’assegno ordinario di solidarietà erogato dai fondi di solidarietà settoriale.

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