Il possesso dei requisiti necessari per accedere pensionamento tramite l’Opzione Donna non può essere ritenuto sufficiente per dare diritto alla pensione, di conseguenza non basta per determinare un anticipo del Trattamento di Fine Servizio rispetto ai nuovi termini di pagamento della previsti dalla legge 147/2013 ed entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.
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Dunque in caso di accesso all’Opzione Donna, il TFS scatta dopo 24 mesi dalle dimissioni e il pagamento viene rateizzato in tre rate, esattamente come previsto dalla legge 147/2013. Termini ridotti sono previsti solo per le lavoratrici cessate entro il 31 dicembre 2013.
Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 4999/2017 contenente istruzioni per le sedi territoriali in merito al pagamento delle rate della liquidazione. L’istituto si era già espresso sul tema con la Circolare n. 73/2014. Le sedi avevano però sollevato il dubbio riguardante le donne in possesso dei 57 anni (e tre mesi) di età e dei 35 di contribuzione, necessari per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo che avevano esercitato l’opzione per il calcolo contributivo entro il 2013 ma che si erano dimesse dal servizio, producendo l’effettiva domanda di pensionamento, solo successivamente a tale data. In questo caso, ha chiarito l’istituto, non sono previste deroghe ai termini di pagamento del TFS.
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L’INPS spiega:
“Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest’ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione sino al 31 dicembre 2015 e delle successive modifiche legislative”.