Per andare in pensione di anzianità esercitando la totalizzazione dei contributi bisogna cancellarsi dall’albo professionale forense, cosa che invece non è necessaria per la nuova possibilità di cumulo contributi estesa ai professionisti dalla legge di Stabilità dell’anno scorso.
La Corte di Cassazione ha stabilito che un avvocato non può percepire la pensione di anzianità in totalizzazione se non ha provveduto alla cancellazione dall’albo prevista dalla Cassa Forense. Per quanto riguarda invece il cumulo contributi, è lo stesso ente previdenziale degli avvocati che non prevede la necessità di cancellarsi dall’albo.
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La sentenza di Cassazione riguarda il caso di un avvocato che chiedeva di andare in pensione con 40 anni di contributi (pensione di anzianità) esercitando al totalizzazione fra versamenti all’INPS e alla Cassa Forense. Questa possibilità di pensionamento è consentita dal decreto legislativo 42/2006, con almeno 65 anni di età e 20 anni di contribuzione (totalizzazione di vecchiaia) oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età (totalizzazione di anzianità).
Il punto è che la Cassa Forense prevede che in casa di pensione di anzianità si debba procedere alla cancellazione dell’albo. Il ricorrente riteneva che la sopra citata legge 42/2006 però avesse introdotto una nuova tipologia di pensione, la totalizzazione di anzianità, diversa dalla pensione di anzianità, consentendo quindi di aggirare l’obbligo di cancellazione dall’albo.
La Corte gli ha dato torto:
«la disciplina della totalizzazione non ha in alcun modo lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva», limitandosi «a consentire di valorizzare effettivamente tutti i contributi versati dal lavoratore nel corso dalla sua intera vita lavorativa, per conseguire il diritto a pensione, o ad una pensione più elevata».
Quindi, si applica la norma in base alla quale :
«la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi Attività di lavoro dipendente».
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Come si vede, la sentenza riguarda specificamente la totalizzazione dei contributi, istituto che consente di raggiungere la pensione sommando i versamenti effettuati presso diverse casse previdenziali, con un calcolo totalmente contributivo. Diverso è il caso del cumulo contributi, che la manovra 2017 ha esteso ai professionisti iscritti alle casse private, prevede la somma dei contributi con un calcolo pro rata in base alle regole dei diversi enti previdenziali interessati (salvando, quindi, le eventuali quote retributive) e non richiede la cancellazione dall’albo.