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Premi produttività, tasse sugli arretrati

di Noemi Ricci

Pubblicato 18 Dicembre 2017
Aggiornato 9 Marzo 2018 18:16

L'Agenzia chiarisce che l’applicazione del regime di tassazione separata previsto dal TUIR per i premi produttività non è certa ma va valutata caso per caso.

Con la Risoluzione n. 151/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per l’applicazione della tassazione separata ai premi di risultato arretrati, precisando che questa non è scontata. In sostanza quindi l’applicabilità del regime di tassazione separata, rispetto agli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta, previsto dal TUIR in relazione alla corresponsione, oltre l’arco temporale di un anno, degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente ma va verificata e dipende dalle procedure di liquidazione adottate.

L’obiettivo della norma prevista dall’art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è di evitare che, nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, che il sistema di progressività delle aliquote IRPEF penalizzi il lavoratore per vicende a lui non imputabili.

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Il caso esaminato dalle Entrate riguardava la corresponsione, nel corso del 2017, di emolumenti relativi agli anni 2013, 2014 e 2015: il dubbio riguardava l’applicazione del regime di tassazione separata su tutte le somme corrisposte a fronte del fatto che l’erogazione aveva superato l’arco temporale di un anno.

L’Agenzia ha precisato quindi che qualora l’erogazione degli emolumenti avvenga oltre l’anno successivo a quello in cui gli stessi sono maturati, la fisiologicità del ritardo va valutata caso per caso.

In particolare le Entrate spiegano che deve essere effettuata un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico, così da giustificare l’applicazione della tassazione separata:

In proposito è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta (cfr. ris. n. 377/E del 2008).

Inoltre, con la risoluzione n. 90/E del 22 giugno 2000, è stato chiarito che le oggettive situazioni di fatto legittimano l’applicazione della tassazione separata qualora abbiano determinato un ritardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti, non riconducibile alla volontà delle parti.

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L’Agenzia spiega:

Si ritiene, ad esempio, che non si giustifichi l’applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.

Per contro, qualora nel medesimo periodo d’imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.