Ho ottenuto la pensione anticipata cumulando 35 anni di lavoro dipendente con 8 anni di lavoro autonomo. Il metodo applicato è stato il retributivo, in quanto al 31/12/1995 avevo più di 18 anni di contribuzione (16 di lavoro dipendente e 5 di lavoro autonomo). Per quanto riguarda il calcolo della quota B non è stata considerata la limitazione delle 520 settimane, in quanto al 31/12/1992 non avevo raggiunto i 15 anni di contribuzione tenendo separate le due Casse Previdenziali. Ma non sarebbe stato giusto considerare anche in questo caso la somma delle due contribuzioni (12 dipendente+5 autonomo)? Mi date il Vostro parere in merito all’applicazione del punto 2 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 503? Io interpreto che al punto 1 vengano individuati i lavoratori dipendenti così come all’articolo 4 i lavoratori autonomi. Al punto 2 si parla genericamente di lavoratori in quanto si fa riferimento ad una possibile sommatoria dei periodi dipendente + autonomo.
In effetti, il riferimento legislativo da lei citato non esclude la somma dei contributi da lavoro dipendente e autonomo ai fini del calcolo dei 15 anni. Il punto credo sia rappresentato dal fatto che le normative e i documenti di prassi sul cumulo non prevedono una specifica regola che consenta di sommare la contribuzione dipendente e autonoma per il calcolo della quota B.
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Sono d’accordo con lei sul fatto che il comma 2 dell’articolo 3 del dlgs 503/92 riguarda tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi. Ma questo non significa che consenta di applicare un cumulo, anche perché l’istituto è stato introdotto successivamente, dalla Legge 228/2012, quindi possiamo escludere che una normativa precedente potesse riferirsi a una somma di contributi da lavoro dipendente e autonomo.
Sono invece le normative sul cumulo contributivo, quindi il comma 239 e seguenti della legge 228/2012, che dovrebbero regolamentare l’applicazione della norma alle varie casistiche, fra cui quella dei 15 anni di contributi precedenti al 1992. Invece, il testo della norma (comma 246) prevede esplicitamente che per il sistema di calcolo della retribuzione (contributivo o retributivo) valgano tutti i contributi versati, con le regole delle diverse casse pro quota. L’INPS, ad esempio, paga con il sistema retributivo coloro che hanno almeno 18 anni di contributi versati in diverse casse prima del 1996.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz