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Ipoteca senza tasse comunali

di Noemi Ricci

Pubblicato 14 Dicembre 2017
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:13

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Riscossione coattiva dei Comuni: l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è applicabile il trattamento fiscale agevolato.

In risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 149/E/2017, ha chiarito il trattamento fiscale da applicare alle iscrizioni di ipoteca connesse all’attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali per le loro entrate (tributarie e non): alle iscrizioni di ipoteca effettuate, direttamente o tramite concessionari locali, a garanzia dei crediti dei Comuni riscossi mediante ingiunzione fiscale si può applicare il regime di esenzione da ogni tributo e diritto previsto in termini generali in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito.

Più in dettaglio le Entrate chiariscono che, alla luce delle disposizioni dell’articolo 7, comma 2, lettera gg-quater, del decreto-legge n. 70 del 2011, le disposizioni degli articoli 47, 47-bis e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applicano anche nel caso in cui i Comuni provvedano a riscuotere le proprie entrate direttamente o mediante affidamento ai c.d. “concessionari locali” di cui all’articolo 52, comma 5, del D.P.R.n. 446 del 199.

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Il dubbio nasceva a fronte delle molteplici modifiche al sistema di riscossione coattiva delle entrate degli Enti locali che si sono susseguite negli ultimi anni e che, nel motivare il proprio parere, l’Agenzia ripercorre, ricordando che oggi i Comuni per riscuotere coattivamente le proprie entrate hanno due possibilità:

  • mediante ruolo, che, trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore);
  • riscossione in forma diretta o con affidamento a “concessionari locali” (in questo caso, la riscossione è effettuata tramite ingiunzione fiscale).

Fino a qualche tempo fa, come chiarito dalle stesse Entrate con la circolare n. 4/T/2008, non era possibile riconoscere all’ingiunzione fiscale l’idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore (ex articolo 77, Dpr 602/1973), né applicare ai “concessionari locali” il regime di esenzione “da ogni tributo e diritto” previsto in termini generali in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito (cfr articoli 47 e 47-bis, Dpr 602/1973).

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Tuttavia le successive modifiche normative hanno implicato un necessario ripensamento rispetto alle precedenti indicazioni, sia sotto il profilo civilistico (possibilità di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore a seguito di ingiunzione fiscale) che con riferimento all’applicabilità delle agevolazioni tributarie al procedimento di riscossione coattiva degli enti locali, in ottica di assimilazione del trattamento da riservare alla riscossione coattiva dei Comuni con quello previsto per l’agente nazionale della riscossione.

Va però precisato che tali disposizioni valgono solo per la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni e non si applicano, quindi, alle altre amministrazioni locali.

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