Nella busta paga di dicembre è atteso il consueto conguaglio IRPEF, con il ricalcolo delle imposte sul reddito da lavoro e delle addizionali regionali e comunali. Il risultato, che dipende dalla tassazione applicabile e dalle detrazioni spettanti, può essere una trattenuta o un rimborso fiscale.
Vediamo in questo articolo quali sono le regole che disciplinano le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno operato dal datore di lavoro nella busta paga dei dipendenti.
Busta paga di dicembre con il conguaglio IRPEF
Durante l’anno il datore di lavoro svolge il ruolo di sostituto di imposta, basando la tassazione e le detrazioni fiscali sul reddito presunto sulla base di quanto comunicato dal lavoratore o del suo reddito nell’anno precedente.
Se dalla differenza tra imposta lorda e detrazioni spettanti emerge un’imposta IRPEF a debito tale cifra sarà evidenziata nella busta paga e il lavoratore dovrà pagarvi anche le addizionali, trattenute in unica soluzione a dicembre oppure a rate nell’anno successivo.
NB: Tale operazione comporta l’adeguamento delle trattenute delle successive buste paga. Ecco perchè è fondamentale, ogni anno entro il termine di ottobre previsto, chi presume di produrre un reddito da lavoro inferiore deve darne comunicazione al datore di lavoro chiedendo di modificare l’applicazione degli acconti IRPEF (il secondo, non rateizzabile, scade il 30 novembre ed è applicato direttamente in busta paga).
Voci IRPEF in busta paga a dicembre
Nella busta paga il datore di lavoro deve riportare a dicembre tutte le informazioni necessarie al lavoratore per poter verificare il corretto importo dei rimborsi o delle trattenute IRPEF a conguaglio.
A partire dal reddito imponibile annuo, si elencano le aliquote previste dai relativi scaglioni, le detrazioni per reddito dipendente e per familiari a carico (ad esclusione di quelle per i figli rientranti nell’ambito di applicazione dell’Assegno Unico), l’imposta IRPEF già trattenuta durante l’anno.
Nella busta paga, oltre all’IRPEF dovuta viene indicata anche l’IRPEF già trattenuta nei cedolini paga precedenti: se l’imposta dovuta è superiore a quanto trattenuto nella busta paga figurerà un’imposta a debito, se inferiore comparirà un rimborso a conguaglio.
=> Come leggere la busta paga: guida alle retribuzioni
Redditi da lavoro con e senza conguaglio IRPEF
Alcuni redditi non vanno considerati nel conguaglio in busta paga di fine anno, perché non sono imponibili ai fini IRPEF.
Si tratta in particolare di:
- imposte sui contributi previdenziali a carico del lavoratore;
- importi degli assegni per il nucleo familiare erogati in busta paga dal datore di lavoro;
- premi per le polizze a copertura di rischi professionali derivanti da infortunio;
- indennità di mensa fino al limite di 5,29 euro al giorno;
- indennità di trasferta in Italia fino a 46,48 euro al giorno e la trasferta all’estero fino a 77,47 euro al giorno;
- rimborsi spese per la trasferta in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro al giorno;
- trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
- somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, soggetti a tassazione separata;
- eventuali stipendi di dicembre ricevuti dal lavoratore oltre la data del 12 gennaio perché di competenza fiscale del nuovo anno.
Con il conguaglio fiscale in busta paga di dicembre, dunque, il calcolo delle imposte dovute è definitivo, a meno che il lavoratore non abbia altri redditi da lavoro, da fabbricati o da impresa, e/o diritto ad usufruire di ulteriori detrazioni fiscali. In questi casi il calcolo definitivo delle imposte dovute si avrà solo in sede di dichiarazione dei redditi annuale.
Conguaglio contributivo in busta paga a fine anno
Il conguaglio di fine anno riguarda anche i contributi effettivi dovuti annualmente, effettuato contestualmente alle operazioni di conguaglio fiscale. Nel cedolino paga di dicembre è dunque presente anche l’esito della rendicontazione delle seguenti voci:
- elementi variabili della retribuzione,
- massimale contributivo e pensionabile,
- contributo IVS,
- conguaglio contributi sui compensi per ferie fruite,
- conguaglio versamenti quote TFR al Fondo Tesoreria,
- rivalutazione TFR conferito al Fondo Tesoreria,
- recupero contributo di solidarietà per le finalità di previdenza complementare,
- fringe benefits esenti fino a franchigia,
- auto aziendali ad uso promiscuo,
- prestiti ai dipendenti.
Conguagli INPS di fine anno: quali scadenze?
I conguagli si possono effettuare con le denunce di dicembre (scadenza pagamento 16 gennaio) e gennaio (scadenza pagamento 16 febbraio). Se rigurdano anche il TFR, si potrà utilizzare la denuncia di febbraio (scadenza pagamento 16 marzo).
Resta invece fermo l’obbligo di versamento o di recupero dei contributi sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio.